Arriva il riparto del riscaldamento e la domanda è sempre la stessa: ho tenuto le valvole quasi chiuse tutto l'inverno, perché pago quanto il vicino che gira in maglietta a gennaio?
La risposta sta in due parole che compaiono nel prospetto e che quasi nessuno spiega: consumo volontario e consumo involontario.
Le due metà della bolletta#
In un impianto centralizzato con contabilizzazione, la spesa totale si divide in due blocchi.
Il consumo volontario è l'energia che decidi tu, agendo sulle valvole termostatiche o sul termostato. È quello misurato dai ripartitori applicati ai radiatori o dai contatori di calore. Se chiudi, scende.
Il consumo involontario è ciò che l'edificio consuma comunque: le dispersioni della rete di distribuzione, le perdite dell'impianto, il calore degli spazi comuni. Non dipende da cosa fai tu nel tuo appartamento, e si ripartisce con un criterio fisso - in genere i millesimi, a volte metri quadri o cubi utili, o le potenze installate.
Da qui la risposta alla domanda iniziale: una parte della bolletta non si abbassa chiudendo le valvole, perché paga il calore che circola nei tubi del palazzo.
La regola di legge, oggi#
Qui conviene essere precisi, perché è il punto su cui si trova più disinformazione in rete.
Il riferimento vigente è l'art. 9 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 102/2014, nel testo sostituito dal D.Lgs. 73/2020, in vigore dal luglio di quell'anno. Prevede che, nei condomìni serviti da impianto comune o da teleriscaldamento, l'importo complessivo sia suddiviso fra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.
Due conseguenze dirette:
- la quota involontaria non può superare il 50% della spesa;
- entro quel limite, decide l'assemblea quanto pesa la parte fissa.
| Consumo volontario | Consumo involontario | |
|---|---|---|
| Cosa misura | Quello che consumi tu | Dispersioni e parti comuni |
| Come si rileva | Ripartitori o contatori | Non si misura: si ripartisce |
| Criterio di riparto | Letture individuali | Millesimi o altro criterio fisso |
| Peso minimo o massimo | Almeno il 50% | Non oltre il 50% |
| Si abbassa chiudendo le valvole? | Sì | No |
La UNI 10200 e la soglia del 70%: due equivoci#
Primo equivoco: la UNI 10200 è obbligatoria. Non più. Il D.Lgs. 73/2020 ha eliminato dal testo di legge ogni riferimento a quella norma tecnica. Resta uno strumento valido e tuttora molto usato per costruire il riparto, ma è derogabile: non è la legge, è un metodo.
Quando si applica, la UNI 10200 determina la quota fissa in base a millesimi di fabbisogno calcolati da un tecnico, che tengono conto del fabbisogno energetico delle singole unità - una cosa diversa dai millesimi di proprietà di cui parla la guida sulle tabelle millesimali.
Secondo equivoco, più insidioso: la soglia del 70%. Si legge ovunque che, in presenza di forti differenze di fabbisogno fra le unità, con una relazione tecnica asseverata si può attribuire almeno il 70% ai prelievi volontari. Quel meccanismo apparteneva al D.Lgs. 141/2016 ed è stato superato dal D.Lgs. 73/2020, che non lo richiama più.
Se qualcuno nel tuo condominio porta in assemblea la regola del 70% o la "relazione di esimenza", sta citando un testo non più vigente. Vale la cautela di sempre: fatti indicare la norma, non il link.
Perché il tuo riparto può comunque sembrare strano#
Anche con le regole applicate bene, ci sono effetti che sorprendono.
- L'appartamento esposto a nord consuma di più a parità di comportamento: è uno dei motivi per cui la UNI 10200 ragiona per fabbisogno e non per superficie.
- Chi sta all'ultimo piano o sopra un portico disperde di più. Il tema si incrocia con l'isolamento dell'edificio, trattato nella guida sulla classe energetica.
- I ripartitori non misurano kWh: contano unità proporzionali alla temperatura del radiatore. Un corpo scaldante sovradimensionato può "contare" più di quanto scaldi davvero.
- Le letture: se sono stimate anziché rilevate, il riparto perde precisione. È uno dei motivi per cui conta l'adeguamento spiegato nella guida sulla telelettura.
Spento, distaccato, disabitato#
Le stesse regole valgono per gli edifici serviti da teleriscaldamento, che la norma equipara agli impianti comuni: vedi la guida sul teleriscaldamento in condominio.
Tre situazioni che generano le stesse discussioni ogni inverno, con la stessa risposta di fondo.
Chi tiene il riscaldamento spento tutta la stagione paga la quota involontaria: non ha prelievi volontari, ma le dispersioni dell'impianto restano.
Chi si è distaccato dall'impianto centralizzato continua a partecipare alle spese di conservazione e alla quota involontaria, pur non pagando i consumi. Le condizioni del distacco - a partire dalla perizia tecnica - sono nella guida sul distacco dal riscaldamento centralizzato.
L'appartamento vuoto non è una categoria a sé: valgono le stesse regole. La proprietà, non l'uso, determina la quota fissa.
Cosa controllare nel prospetto#
- La percentuale applicata alla quota involontaria, e che resti entro il limite di legge.
- La delibera che l'ha fissata: deve esistere ed essere verbalizzata, come ricorda la guida sul verbale di assemblea.
- Il criterio della parte fissa: millesimi di proprietà, di fabbisogno, o altro.
- Le tue letture: rilevate o stimate, e per quale periodo.
- La coerenza con il consuntivo: il totale ripartito deve corrispondere alla spesa registrata, come spiegato nella guida sul bilancio condominiale.
Se dopo questi controlli l'importo non torna, il passaggio successivo è il conguaglio, dove trovi i cinque controlli da fare prima di contestare.
Il punto pratico#
La frase da ricordare è una: una metà della bolletta dipende da te, l'altra dall'edificio. Chiudere le valvole agisce sulla prima e non sulla seconda, ed è il motivo per cui il risparmio non è mai proporzionale alla rinuncia.
Se nel tuo condominio nessuno sa dire quale percentuale è stata applicata né quando l'assemblea l'ha decisa, guarda come lavora Livia sull'amministrazione condominiale a Milano oppure richiedi un preventivo gratuito.
Fonti normative
Domande frequenti
Cosa sono consumo volontario e consumo involontario?
Il volontario è l'energia che consumi tu agendo sulle valvole o sul termostato, misurata dai ripartitori o dai contatori. L'involontario è quello che il condominio consuma comunque: dispersioni della rete di distribuzione, dell'impianto e degli spazi comuni.
Qual è la regola di legge oggi?
L'art. 9 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 102/2014, nel testo sostituito dal D.Lgs. 73/2020, prevede che almeno il 50% dell'importo complessivo sia attribuito agli effettivi prelievi volontari. Di conseguenza la quota involontaria non può superare il 50%.
La UNI 10200 è ancora obbligatoria?
No. Il D.Lgs. 73/2020 ha eliminato ogni riferimento alla UNI 10200 dal testo di legge. Resta uno strumento tecnico valido e molto usato, ma derogabile: l'assemblea può adottare criteri diversi nel rispetto del limite di legge.
Ho letto che la quota volontaria deve essere almeno il 70%: è vero?
È un regime superato. La soglia del 70%, legata alla relazione tecnica asseverata prevista dal D.Lgs. 141/2016, non è più nel testo vigente dopo il D.Lgs. 73/2020. Molte pagine online non sono state aggiornate.
Chi decide la percentuale della quota fissa?
L'assemblea, entro il limite di legge: può stabilire l'entità della quota involontaria purché ai prelievi volontari resti attribuito almeno il 50% dell'importo complessivo.
Se tengo i termosifoni spenti tutto l'inverno pago lo stesso?
Sì, la quota involontaria resta dovuta: copre dispersioni e consumi comuni che non dipendono dal tuo utilizzo. Lo stesso vale per chi si è distaccato dall'impianto centralizzato.
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